Statuto della Fondazione di Partecipazione del Comune di Desio
Civica Scuola di Musica e Danza - Polo delle Arti
ART. 1
DENOMINAZIONE E SEDE
È costituita una Fondazione avente la natura di organizzazione non lucrativa denominata “Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti”.
Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell’ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Codice Civile e leggi collegate.
La Fondazione ha sede in DESIO (MB), via Santa Caterina. Il Consiglio di Indirizzo ha facoltà di trasferire l’ubicazione della sede legale, purché nell’ambito territoriale della Provincia di Monza e Brianza.
ART. 2
SCOPO
La Fondazione Civica Scuola di Musica e Danza – Polo delle Arti nasce per rispondere in modo adeguato alle esigenze di carattere socio-culturale che emergono in forma crescente nell’ambito territoriale di pertinenza.
Essa promuove e diffonde espressioni della cultura e dell’arte, in particolare rivolgendosi a quelle musicali.
La Fondazione promuove, sostiene e fornisce un significativo contributo all’approfondimento della conoscenza del patrimonio musicale per favorirne la più ampia diffusione, anche quale strumento di coesione sociale e di sviluppo della cultura.
La Fondazione interagisce con tutti gli organismi, istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali od internazionali, che perseguano finalità analoghe ovvero complementari alle proprie.
La Fondazione svolge in particolare attività indirizzata a:
a) promuovere la diffusione della cultura musicale, coreutica ed artistica ad essa correlata (arte scenica e teatro, poesia e prosa per forme musicali, scenografia) in tutte le sue forme, stili e generi, con particolare riguardo ai processi di innovazione e sperimentazione;
b) rispondere ai bisogni formativi e sociali dell’area musicale, coreutica e artistica connessa;
c) implementare iniziative culturali e ricreative in modo da agire da stimolo per uno sviluppo socio-culturale del territorio;
d) elaborare e coordinare progetti mirati allo sviluppo della cultura musicale, coreutica e artistica connessa in stretto contatto con le Istituzioni scolastiche del territorio;
e) promuovere attività culturali, anche in collaborazione con altri Enti e Associazioni;
f) creare una serie di opportunità volte a valorizzare le eccellenze presenti sul territorio.
A tal fine la Fondazione:
- promuove la raccolta diretta e indiretta di fondi da erogare – unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio – a favore di progetti ed iniziative di cui alle sopra indicate finalità;
- promuove ed attua forme di collaborazione ed integrazione con progetti di altre organizzazioni non lucrative che operano per la crescita civile, culturale e sociale della comunità provinciale;
- promuove e sostiene iniziative volte a creare stabili fondi di dotazione destinati agli stessi suoi fini, relativamente a specifiche aree territoriali della provincia;
- promuove una maggiore consapevolezza circa i bisogni e le potenzialità del territorio, anche attraverso ricerche, studi, convegni, seminari, pubblicazioni e periodici;
- assiste coloro che intendono donare, operando per rimuovere gli ostacoli culturali, amministrativi, legali e fiscali alla diffusione di una cultura della donazione, offrendo anche la possibilità di costituire al proprio interno fondi con caratteristiche e finalità specifiche, purché nei limiti delle proprie finalità statutarie;
- favorisce collegamenti in qualsiasi forma compatibile ai sensi di legge, ivi comprese fusioni e acquisizioni, con altre analoghe realtà del territorio nazionale ed estero;
- può fornire servizi ad altri soggetti, siano essi pubblici o privati;
- realizza eventi formativi suscettibili di riconoscimento nell’area di interesse e di professione contenute nello statuto della scuola.
La Fondazione può inoltre svolgere tutte le attività connesse o accessorie a quelle statutarie in quanto strumentali alle stesse, purché non incompatibili con la sua natura di Fondazione e realizzate nei limiti consentiti dalla legge. Non è consentito svolgere attività diverse da quelle istituzionali.
ART. 3 ATTIVITÀ STRUMENTALI, ACCESSORIE E CONNESSE
La Fondazione intende, in particolare, valorizzare, gestire, incrementare e migliorare l’attuale assetto della Civica Scuola di musica e danza di Desio, come luogo di attività divulgative e didattiche nel campo musicale e coreutico, rivolte a diverse fasce di età e livelli di utenza, di indirizzo amatoriale, professionale, o in relazione con i percorsi formativi ministeriali.
Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione potrà tra l’altro:
a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l’esclusione di altri, l’assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l’acquisto, in proprietà o in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione;
b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
c) partecipare ad associazioni, fondazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;
d) costituire ovvero partecipare a società di capitali che svolgano in via strumentale ed esclusiva attività diretta al perseguimento degli scopi statutari;
e) promuovere e organizzare seminari, corsi di formazione, manifestazioni, convegni, incontri, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra la Fondazione, gli operatori ed organismi nazionali ed internazionali, e il pubblico;
f) gestire direttamente o indirettamente spazi funzionali agli scopi di cui all’art.2;
g) stipulare convenzione per l’affidamento a terzi di attività;
h) istituire premi e borse di studio;
i) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di commercializzazione, anche con riferimento al settore dell’editoria, nei limiti delle leggi vigenti, e degli audiovisivi in genere;
j) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali;
k) partecipare a bandi per finanziamento di attività strettamente correlate agli scopi della Fondazione.
ART. 4
VIGILANZA
Il socio fondatore e le autorità competenti vigilano sull’attività della Fondazione ai sensi del Codice Civile e della legislazione speciale in materia.
ART. 5
PATRIMONIO
Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni ricevuti in dotazione dal fondatore promotore, così come descritti nell’atto costitutivo, e che consistono in un fondo di dotazione iniziale pari al valore lordo di euro 56.301,85, valore ammortamento euro 55.326,83 (valore netto 975,02) in forma di beni strumentali e di euro 20.000,00 (ventimila,00) in conto capitale, e a costituire il fondo di gestione iniziale la somma di euro 40.000 (quarantamila,00).
Tale patrimonio potrà essere incrementato con donazioni, lasciti, legati ed oblazioni di beni mobili ed immobili, eventualmente costituiti in amministrazioni separate, secondo la volontà dei donatori.
La Fondazione potrà acquisire fondi patrimoniali da altri enti ed impegnarsi a mantenerne, per quanto possibile, la destinazione originaria, purché non in contrasto con le proprie finalità.
Il patrimonio dovrà essere investito in modo da ottenere il maggiore reddito possibile compatibile con una gestione prudente e con la conservazione, nel lungo periodo, del suo valore.
Il patrimonio della Fondazione è composto:
a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili e immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore o da altri partecipanti;
b) dai beni mobili e immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
c) dalle elargizione fatte da enti o da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;
d) dalla parte di rendite non utilizzata che, con delibera del Consiglio di Indirizzo, può essere destinata a incrementare il patrimonio;
e) da contributi attribuiti al patrimonio dall’Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici.
ART. 6
ENTRATE (FONDO DI GESTIONE)
Oltre alle dotazioni di cui all’articolo precedente, per l’adempimento dei propri scopi la Fondazione dispone delle seguenti entrate, che possono consistere in denaro, beni mobili e immobili, e che costituiscono il fondo di gestione:
- rendite e proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima;
- eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;
- eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
- contributi in qualsiasi forma concessi dal Fondatore Promotore, dai Fondatori e dai Partecipanti;
- ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
ART. 7
ESERCIZIO FINANZIARIO
L’esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
Entro il mese di novembre il Consiglio di Indirizzo approva il budget previsionale dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso, predisposti dall’Ufficio di Gestione. Copia dei budget preventivo, del bilancio consuntivo e del bilancio pluriennale viene trasmessa al Fondatore Promotore, dopo la validazione del revisore del conto della Fondazione.
Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo, dovranno essere seguiti i principi dettati dal Codice Civile in tema di società di capitali, ove compatibili.
Gli organi della Fondazione, nell’ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonchè di fondi e riserve durante la vita della Fondazione.
ART. 8
MEMBRI DELLA FONDAZIONE
I membri della Fondazione si dividono in:
- Fondatore Promotore
- Fondatori;
- Partecipanti. Questi ultimi possono essere a loro volta diversamente identificati in base all’entità e/o alla modalità di conferimento, secondo criteri determinati dal Consiglio d’indirizzo, fatto salvo quanto previsto per la fase costitutiva.
ART. 9
FONDATORE PROMOTORE E SOGGETTI PROMOTORI
È Fondatore Promotore il Comune di Desio.
Possono divenire Fondatori, nominati tali con deliberazione inappellabile del Consiglio di Indirizzo, fatto salvo quanto previsto per la fase costitutiva, le persone giuridiche, pubbliche o private e gli enti che contribuiscano al Fondo di Dotazione ed al Fondo di Gestione, mediante contributi in denaro ovvero il conferimento di beni, determinati dal Consiglio di Indirizzo medesimo e comunque non inferiori a € 2000,00 (euro duemila,00).
ART. 10
PARTECIPANTI
Possono ottenere la qualifica di Partecipanti le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti, anche aventi sede all’estero che, condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali, con le modalità e nella misura stabilita, anche annualmente, dal Consiglio di Indirizzo, e comunque non inferiore a € 100,00.
I partecipanti in forma associata quali comitati, associazioni ecc., possono aderire anche in assenza di riconoscimento di personalità giuridica, purché siano individuabili entro confini identificati in atti costitutivi che ne indichino chiaramente scopo, denominazione e composizione, da depositare agli atti della fondazione al momento dell’adesione.
I Partecipanti potranno destinare un contributo finalizzato a sostenere specifici progetti rientranti nell’ambito delle attività della Fondazione.
La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo per il quale il contributo è stato regolarmente conferito.
ART. 11
DELEGAZIONI E UFFICI
Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all’estero onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonchè di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa.
ART. 12
ESCLUSIONE E RECESSO
Il Consiglio di Indirizzo decide, con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza semplice dei suoi membri, l’esclusione di Fondatori e Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
a) inadempimento dell’obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto;
b) condotta incompatibile con gli scopi della Fondazione di cui all’art.2 e con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l’esclusione può aver luogo anche per i seguenti motivi:
- trasformazione, fusione e scissione;
- trasferimento, a qualsiasi titolo, del pacchetto di controllo o sua variazione;
- ricorso al mercato del capitale di rischio;
- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
- apertura di procedura di liquidazione;
- fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
I Partecipanti e i Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle obbligazioni assunte.
Il Fondatore Promotore non può in alcun caso essere escluso dalla Fondazione.
ART. 13
ORGANI
Sono organi della Fondazione:
- Consiglio di Indirizzo;
- Presidente;
- Responsabile amministrativo;
- Direttore artistico;
- Assemblea dei soci;
ART. 14
CONSIGLIO DI INDIRIZZO
Il Consiglio di Indirizzo è composto da cinque componenti.
Al Consiglio di Indirizzo partecipa, senza diritto di voto e con funzioni consultive, il direttore artistico.
Il Consiglio di Indirizzo è nominato in prima costituzione dall’Ente fondatore. Successivamente il Consiglio è nominato senza vincolo di mandato dall’Assemblea, ed è composto da due componenti nominati direttamente dal Fondatore Promotore, due tra i soci fondatori, ed uno tra i soci partecipanti, ove presenti e/o disponibili.
La nomina dei fondatori e del socio partecipante avviene su designazione degli stessi a seguito di votazione a maggioranza semplice da parte delle rispettive rappresentanze.
Il Fondatore Promotore individua, tra i componenti che nomina, il Presidente della fondazione.
I membri del Consiglio di Indirizzo durano in carica tre esercizi, e sono eleggibili senza limiti di numero di mandati consecutivi. Essi scadono con l’insediamento del nuovo Consiglio.
Non possono essere nominati membri del Consiglio di Indirizzo coloro che:
- si trovino in una delle condizioni previste dall’art.2382 del Codice Civile;
- siano dipendenti in servizio della Fondazione o abbiano con essa un rapporto di collaborazione remunerato;
- ricoprano cariche elettive o di mandato fiduciario in ambito istituzionale.
Le cariche dei membri del Consiglio di Indirizzo sono gratuite.
ART. 15
C.d.I. – DECADENZA ED ESCLUSIONE
L’esclusione dal Consiglio di Indirizzo è deliberata dallo stesso a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta, con provvedimento motivato.
I membri del Consiglio di Indirizzo decadono dalla carica dopo tre assenze consecutive ingiustificate.
Sono cause di esclusione dal Consiglio di Indirizzo:
- il mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti emanati;
- l’aver compiuto atti che arrechino danno al patrimonio o all’immagine della Fondazione;
- il verificarsi di una delle condizioni di incompatibilità di cui all’articolo 14.
In tal caso, come in ogni altra ipotesi di vacanza della carica di Consigliere, si procederà alla sostituzione del/i consigliere/i decaduto/i secondo le modalità previste per la nomina; i nuovi componenti rimarranno in carica sino alla scadenza del Consiglio d’Indirizzo.
ART. 16
C.d.I. – POTERI
Il Consiglio d’Indirizzo delibera gli obiettivi e i programmi della Fondazione secondo i fini di cui agli articoli 2 e 3 del presente statuto e verifica i risultati complessivi della gestione.
In particolare provvede a:
a) stabilire annualmente le linee generali dell’attività della Fondazione, approvando il programma pluriennale delle attività correlato al bilancio;
b) deliberare con il voto favorevole a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica eventuali modifiche dello statuto;
c) redigere ed approvare entro il mese di novembre dell’anno in corso il bilancio preventivo ed entro il mese di aprile dell’anno successivo il bilancio consuntivo;
d) stabilire le tipologie di socio partecipante;
e) definire, nella prima seduta, chi è il Vice Presidente della Fondazione, scegliendolo al proprio interno;
f) approvare le linee generali e gli atti fondamentali di organizzazione proposti dal direttore amministrativo;
g) stabilire le direttive e deliberare sulle erogazioni della Fondazione;
h) stabilire le direttive concernenti gli investimenti del patrimonio della Fondazione, fermo restando che gli investimenti di natura finanziaria devono essere di natura bancaria o in titoli di stato;
i) deliberare per gli atti di straordinaria amministrazione;
j) approvare eventuali regolamenti interni;
k) deliberare in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio, secondo quanto determinato nell’atto costitutivo della Fondazione (5).
ART. 17
C.d.I. – ADUNANZE
Il Consiglio d’Indirizzo, convocato dal Presidente con l’invio dell’ordine del giorno, si riunisce di norma in seduta ordinaria ogni trimestre e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.
Il Consiglio è convocato mediante l’invito ai membri del Consiglio, a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno cinque giorni prima dell’adunanza o in casi d’urgenza mediante telegramma, telefax o posta elettronica da recapitarsi agli interessati almeno ventiquattr’ore prima.
Le adunanze del Consiglio d’Indirizzo sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.
Le deliberazioni, ove non diversamente disposto dallo statuto, devono essere prese a maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
Delle riunioni del Consiglio è redatto apposito verbale, firmato da chi presiede il Consiglio medesimo e dal segretario.
ART. 18
IL PRESIDENTE
Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione verso i terzi ed in giudizio, con facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in qualunque grado di giudizio, nonché di rilasciare procure speciali per il compimento di determinati atti o categorie di atti. Egli sottoscrive tutti gli atti aventi validità verso l’esterno, fatte salve eventuali espresse deleghe per alcuni tipi di atti da formalizzare al vice – Presidente.
Il Presidente è designato direttamente dal socio fondatore promotore Comune di Desio.
Il Presidente:
a) convoca e presiede il Consiglio di Indirizzo e l’assemblea;
b) cura l’esecuzione delle delibere del Consiglio di Indirizzo e le proposte del l’assemblea e tiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni;
c) firma gli atti di straordinaria amministrazione e quanto occorra per l’esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati, sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione, cura l’osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
d) adotta in caso di necessità ed urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica dell’organo competente nella prima seduta utile dalla sua adozione;
e) nomina il direttore artistico e il responsabile amministrativo e conferisce le linee di indirizzo;
f) Nomina i partecipanti secondo le tipologie stabilite dal Consiglio d’Indirizzo.
ART. 19
IL VICE-PRESIDENTE
Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio di Indirizzo tra i propri membri a maggioranza semplice e a scrutinio segreto.
Il Vice Presidente può sostituire il Presidente in caso di assenza o impedimento, con gli stessi poteri. La firma del Vice Presidente fa piena fede dell’assenza o impedimento del Presidente.
Egli ha inoltre potere di firma nelle altre materie espressamente delegate secondo quanto previsto all’articolo 18, comma 1 del presente Statuto.
ART. 20
IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
La Fondazione è amministrata da un Responsabile amministrativo, incardinato nella struttura organizzativa della fondazione, e nominato con delibera di presa d’atto di superamento della procedura di selezione ad evidenza pubblica da parte del Consiglio d’Indirizzo nella prima seduta utile. Il responsabile amministrativo opera con l’ausilio di un ufficio di segreteria amministrativa.
Egli provvede all’amministrazione ordinaria ed alla gestione della Fondazione, con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell’ambito dei piani, dei progetti e del bilancio deliberati dal Consiglio d’Indirizzo e delle linee di indirizzo conferite dal Presidente, in maniera funzionale alla direzione artistica.
In particolare il Responsabile amministrativo provvede a:
a) predisporre i programmi e gli obiettivi, da presentare annualmente al Consiglio d’Indirizzo;
b) proporre al Consiglio d’Indirizzo i regolamenti della Fondazione;
c) predispone gli incarichi per gli insegnanti e le procedure di appalto;
d) predisporre le proposte dei bilanci preventivo e consuntivo
e) sovrintendere alla regolarità degli atti amministrativi posti in essere per l’attività della scuola, avendo cura in particolare che tutte le procedure di acquisizione di beni, servizi, affidamento di incarichi e lavori, avvengano ad evidenza pubblica, ad eccezione della nomina del direttore artistico.
ART. 21
IL DIRETTORE ARTISTICO
La direzione artistica compete al Direttore artistico, nominato direttamente dal Presidente. Come il responsabile amministrativo, anche il direttore artistico si avvale dell’ausilio dell’ufficio di segreteria amministrativa.
Le sue funzioni sono:
a) Elaborazione del programma generale di tutte le attività della scuola
b) Formulazione delle linee pedagogiche generali della scuola e coordinamento dell’attività didattica;
c) Elaborazione di strategie formative e culturali;
d) Programmazione annuale degli indirizzi dei corsi didattici;
e) Direzione artistica e organizzazione eventi artistici o didattici;
f) Cura e ideazione progetti straordinari;
g) Coordinamento del personale docente e non docente;
h) Coordinamento e progettazione sito web;
i) Coordinamento e direzione artistica di tutti gli aventi legati all’attività della scuola;
j) Organizzazione e direzione artistica dei saggi e degli scambi culturali con rappresentanze straniere;
k) Organizzazione e presidenza delle commissione di valutazione e di ingresso degli studenti;
l) Organizzazione e presidenza dei collegi docenti, riunioni e commissioni d’esame;
m) Colloqui con allievi, docenti e genitori;
n) Partecipazione alle selezioni del personale docente e dei coordinatori.
ART. 22
ASSEMBLEA
L’assemblea è composta da tutti i soci, ed ha funzioni di designazione del proprio componente di rappresentanza nel Consiglio di Indirizzo, mediante votazione a maggioranza semplice, nonché propositive e consultive.
Il Presidente ha l’obbligo di relazionare all’Assemblea, almeno due volte all’anno, sulla Programmazione delle attività e in materia di Bilancio.
Il Presidente inoltre convoca l’assemblea ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di almeno la metà di ciascuna delle rappresentanze dei suoi membri (ad es. fondatori e partecipanti), mediante invito da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima dell’adunanza mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica e nei casi d’urgenza almeno ventiquattro ore prima mediante telegramma, telefax o posta elettronica.
Le adunanze sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri.
Relativamente al diritto di voto, questo può essere espresso, salvo che per la nomina dei propri rappresentanti, solo da chi possiede almeno n. 5 (cinque)quote, secondo i criteri stabiliti dal Consiglio d’Indirizzo, eventualmente anche in forza di delega conferita per iscritto per la seduta.
ART. 23
LIBRI VERBALI
I verbali delle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea devono essere trascritti a cura dell’ufficio di segreteria e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.
ART. 24
BILANCIO
L’esercizio della Fondazione decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il responsabile amministrativo dovrà approntare il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente da sottoporre all’approvazione del Consiglio d’Amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno. Il bilancio deve essere accompagnato da una relazione che illustri l’attività nel suo complesso e l’andamento della gestione nei vari settori in cui la Fondazione ha operato, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell’esercizio. La relazione deve anche esplicitare la politica degli investimenti e accantonamenti. Alla relazione deve essere allegato l’elenco dei soggetti che hanno beneficiato dei contributi e delle erogazioni effettuate in qualsiasi forma dalla Fondazione, con l’indicazione dell’importo delle singole erogazioni.
Entro il mese di ottobre di ciascun anno il responsabile amministrativo appronta il bilancio preventivo per l’esercizio successivo, da sottoporre entro 15 giorni all’approvazione del Consiglio di Amministrazione.
ART. 25
UTILI DELLA GESTIONE
Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.
È fatto divieto di distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione nonché di fondi patrimoniali, riserve o patrimonio durante la vita della Fondazione.
ART. 26
ESTINZIONE
In caso di estinzione/scioglimento dell’Ente, il patrimonio della Fondazione verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
ART. 27
SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto, con deliberazione del Consiglio d’Indirizzo, che nominerà anche il liquidatore, a fini di pubblica utilità.
I beni affidati in concessione d’uso, comodato o qualsiasi altra forma di concessione alla Fondazione, all’atto dello scioglimento della stessa torneranno in disponibilità dei soggetti concedenti.
ART. 28
CLAUSOLA DI CHIUSURA E RINVIO
In fase di prima costituzione il Comune, in quanto soggetto fondatore promotore, definisce la nomina degli organi. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.